Gradi congiunti - Linee guida

Un “Joint degree” è un progetto condiviso di studio, basato su un preciso programma con il quale due o più istituzioni accademiche operano in sinergia come se fossero un’unica istituzione. Per realizzare un tale progetto è necessario un accordo specifico e un programma approvato dalle istituzioni interessate e dalle relative autorità statali (o Agenzie).

Le ragioni che a livello internazionale raccomandano questa collaborazione sono le seguenti:

  • concentrare risorse umane, scientifiche ed economiche per evitare i tanti sprechi;
  • creare proposte di specializzazioni di studi che un istituto accademico da solo non può realizzare; offrire occasioni congiunte di studio finalizzate a promuovere la mobilità degli studenti;
  • evitare il più possibile gli ostacoli attuali al riconoscimento dei titoli.

Per quanto concerne il rilascio di questo tipo di diplomi, si hanno al momento tre livelli o modalità, utilizzati dai Paesi membri del Processo di Bologna:

§  Un doppio titolo: diploma A e diploma B; si tratta di due diplomi distinti, rilasciati ognuno da ciascuna delle istituzioni interessate. Nel Diploma Supplement di ciascuna istituzione (cioè il documento che descrive analiticamente il percorso di studi accademici compiuto dal singolo studente e che questi può richiedere alla segreteria dell’Università al termine degli studi) devono risultare i seguenti dati: che si tratta di un Joint degree; che lo studente non ha frequentato due programmi di studio diversi; che il doppio diploma viene rilasciato solo per garantire il riconoscimento dei titoli accademici in due sistemi diversi di studi superiori. Questa forma di accordo è dettata dalla necessità di rendere spendibile il titolo. In alcuni paesi, per dare un simile titolo a chi proviene dall’estero, viene richiesto un anno in più di studio.

§  Un titolo congiunto prevede che venga rilasciato un diploma con pergamena unica nella quale compaiono le due istituzioni accademiche coinvolte, previo accordo sul percorso accademico.

§  Una terza ipotesi, che si può porre a livello teorico ma che è da approfondire, riguarda la possibilità di un titolo che non è configurabile a livello delle singole istituzioni accademiche, ordinariamente abilitate a rilasciarlo, ma che viene rilasciato da una nuova entità istituzionale a sé stante (per esempio un diploma intitolato ad una eventuale European Joint University, che potrebbe essere un consorzio di diverse istituzioni universitarie).

Legislazione

La legislazione accademica vigente della Chiesa non prevede gradi accademici rilasciati congiuntamente da due o più Facoltà o Università diverse. Tuttavia, considerata l’evoluzione delle normative internazionali in materia, che prevedono accordi tra istituzioni accademiche anche sui titoli da conseguire e tenuto conto dell’adesione ad esse della Santa Sede. Nel caso di un titolo congiunto, quindi, il Dicastero ha il potere di derogare alla Veritatis gaudium, in attesa dell’emanazione di una nuova normativa. Al momento presente, tale deroga potrebbe essere concessa “ad experimentum” e “ad casum”, salvando la “mens” dell’unità del processo formativo.

Visto che il Joint degree comporta tutti gli effetti canonici di un grado accademico ecclesiastico, occorre assicurare che anche un progetto di studi congiunto adempia pienamente le relative normative per gli studi ecclesiastici.

Prassi attuale del Dicastero

Attualmente il Dicastero ha approvato alcune collaborazioni accademiche tra istituzioni ecclesiastiche e civili, che però riguardano solo il ciclo del dottorato, e sta studiando altri casi a livello di secondo ciclo (cioè di licenza).

In base a questi casi, essa ha adottato la seguente linea:

  • sostenere gli esperimenti approvati dal Dicastero;
  • seguire attentamente l’evoluzione e lo sviluppo di questi casi;
  • valutare con gli esperti l’esito raggiunto.

In sintesi, tenuto conto che le istituzioni accademiche ecclesiastiche sono geograficamente distribuite in contesti civili e legislativi molto diversi, per il Dicastero, i Joint degree possono essere attuati sulla base di quattro criteri fondamentali, già applicati in varie situazioni:

a) è necessario documentare chiaramente la reale opportunità di promuovere un Joint degree;

b) è indispensabile che l’accordo tra le due o più istituzioni accademiche interessate venga sottoposto al Dicastero, con relativa documentazione e richiesta formale, e sia da essa approvato specificamente;

c) l’accordo dovrà precisare chiaramente l’impostazione e le tappe dell’iter che si intende seguire, oltre agli aspetti organizzativi ed economici;

d) occorre che il Joint degree sia descritto nel Diploma Supplement di entrambe le istituzioni accademiche.

Nei casi in cui vengono rilasciati gradi accademici con valore canonico (cioè quelli rilasciato sotto l’autorità della Santa Sede) hanno sempre bisogno di una esplicita approvazione da parte del Dicastero come “condicio sine qua non” per la loro validità e un conseguente riconoscimento dei relativi titoli.

 

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